PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Durata del periodo di congedo obbligatorio per maternità).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto».
      2. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».

Art. 2.
(Durata del periodo di congedo parentale facoltativo).

      1. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;

              2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;

              3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;

 

Pag. 7

              4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;

          b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

Art. 3.
(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

      1. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

      «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

Art. 4.
(Orario di lavoro a tempo parziale).

      1. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
      3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della

 

Pag. 8

lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

          a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

          b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

      3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso eslcusivamente al congedo obbligatorio.
      3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
      3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

Art. 5.
(Benefìci fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

      1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione

 

Pag. 9

alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
      2. Le modalità per usufruire dei benefìci fiscali previsti dal comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Incentivi per gli asili nido).

      1. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 1260 del medesimo articolo 1, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

Art. 7.
(Indennità di genitore).

      1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata a cadenza mensile.
      2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta al genitore richiedente applicando

 

Pag. 10

le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione.

          a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;

          b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento:

          c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;

          d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

      3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
      4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.
      5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corriposta nelle seguenti misure mensili:

          a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;

          b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;

          c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;

          d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

      6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32 del testo unico, come modificato dalla presente legge.

 

Pag. 11


      7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.

Art. 8.
(Modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di età pensionabile delle donne).

      1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, al fine di avere diritto alla concessione dell'indennità di genitore prevista dall'articolo 7, dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi.